Art. 16.
     Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
provvedimento  e  fino  alla  chiusura  delle operazioni di voto, nei
programmi   di  informazione,  come  definiti  all'art.  2,  comma 1,
lettera b),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche
e  televisive  locali  devono  garantire il pluralismo, attraverso la
parita'   di   trattamento,   l'obiettivita',   la   correttezza,  la
completezza,  la  lealta', l'imparzialita', l'equita' e la pluralita'
dei  punti  di  vista;  a tal fine, quando vengono trattate questioni
relative   alla  consultazione  elettorale,  deve  essere  assicurato
l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.
  2.  Resta  comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16,  comma 5,  della legge
6 agosto  1990,  n.  223,  e  all'art.  1, comma 1, lettera f), della
deliberazione  1° dicembre  1998,  n.  78,  della  Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni,  come  definite  all'art. 2, comma 1,
lettera q),  n.  3,  del  decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono portatrici, tra quelli
indicati da dette norme.
  3.  Nel  periodo  di  cui  al  comma 1,  in  qualunque trasmissione
radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di comunicazione politica e dai
messaggi  politici  autogestiti,  e'  vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
  4.  Direttori  dei  programmi, registi, conduttori ed ospiti devono
attenersi  ad  un  comportamento  corretto  ed  imparziale,  anche in
rapporto  alle  modalita' di partecipazione e selezione del pubblico,
tale  da  non  influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le
libere scelte degli elettori.
  5.  Correttezza  ed  imparzialita'  devono  essere assicurate nella
diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da
qualunque   soggetto   anche   non   direttamente  partecipante  alla
competizione elettorale.