Art. 19.
                  Conservazione delle registrazioni
  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno
della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
della    legge    22 febbraio    2000,   n.   28,   del   codice   di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni  8 aprile  2004,  della  legge  20 luglio 2004, n. 215,
nonche'   di   quelle  emanate  dalla  commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
presente provvedimento.