Art. 2. Riparto degli spazi di comunicazione politica 1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti: I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente provvedimento. 2. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze. 3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. 4. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 5. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata, sono sospese nei giorni 12, 13 e 14 maggio 2007 relativamente alle elezioni della regione Sicilia, nei giorni 19 e 20 maggio 2007 relativamente alle elezioni della regione Valle d'Aosta, nei giorni 26 e 27 maggio 2007 relativamente alle elezioni della regione Trentino-Alto Adige e nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2007 nelle altre elezioni comunali e provinciali, nonche' nelle eventuali corrispondenti votazioni di ballottaggio.