Art. 2.
            Riparto degli spazi di comunicazione politica
  1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge
22 febbraio  2000,  n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in
vigore  del  presente  provvedimento  e  la  data  di  chiusura delle
campagne  elettorali,  gli  spazi che ciascuna emittente televisiva o
radiofonica  nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione politica
riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art.
4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:
    I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
      b) nei  confronti  delle  forze politiche, diverse da quelle di
cui  alla  lettera a),  che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno
due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
  Negli  spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il
tempo  disponibile  e' ripartito tra i soggetti aventi diritto per il
cinquanta  per  cento  in  proporzione alla loro consistenza e per il
restante cinquanta per cento in modo paritario;
    II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella  di  chiusura  delle  campagne elettorali, con
criterio   paritario,   nei   confronti  dei  soggetti  politici  che
presentano  liste  di  candidati  per  i consigli provinciali e per i
consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti
ambiti  territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli
elettori   che   votano   nelle  consultazioni  di  cui  al  presente
provvedimento.
  2.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica
l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
  3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le
ore   7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno  della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del
giorno  successivo,  in modo da garantire l'applicazione dei principi
di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici, oltre
che  nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un
ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe
opportunita' di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono
comunicati   almeno  sette  giorni  prima,  anche  a  mezzo  telefax,
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Le eventuali
variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente comunicate
all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni. Ove possibile,
tali  trasmissioni  sono  diffuse  con modalita' che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
  4.  E'  possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai   partecipanti,   assicurando,   comunque,  imparzialita'  e  pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
  5.  Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla
responsabilita' di una specifica testata, sono sospese nei giorni 12,
13  e  14 maggio  2007  relativamente  alle  elezioni  della  regione
Sicilia,  nei  giorni 19 e 20 maggio 2007 relativamente alle elezioni
della   regione  Valle  d'Aosta,  nei  giorni  26  e  27 maggio  2007
relativamente  alle  elezioni della regione Trentino-Alto Adige e nei
giorni  26,  27  e  28 maggio  2007  nelle  altre elezioni comunali e
provinciali,  nonche'  nelle  eventuali  corrispondenti  votazioni di
ballottaggio.