Art. 25.
                      Procedimenti sanzionatori
  1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n.  28,  e  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla   commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono  perseguite  d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei
provvedimenti  previsti  dall'art.  10  e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare
tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio  di dieci giorni dal
fatto.
  2.  Il  Consiglio  nazionale  degli  utenti presso l'Autorita' puo'
denunciare  comportamenti  in violazione delle disposizioni di cui al
capo   II  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  del  codice  di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.
  3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax,  all'Autorita',  all'emittente  privata o all'editore presso
cui  e'  avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per
le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora
costituito,  al  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo  della  Guardia  di  finanza nella cui competenza territoriale
rientra  il  domicilio  dell'emittente  o  dell'editore.  Il predetto
gruppo   della   Guardia   di   finanza   provvede  al  ritiro  delle
registrazioni  interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
  4.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta   in   maniera   leggibile   e   va  accompagnata  dalla
documentazione  comprovante  l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
  5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni
segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della
trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
  6.  Qualora  la  denuncia  non  contenga  gli elementi previsti dai
precedenti  commi 4  e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio  avvia  l'istruttoria,  dando,  comunque,  precedenza nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili.
  7.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede
direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e
periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine,  del  nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso
l'Autorita'   stessa.   Adotta   i   propri  provvedimenti  entro  le
quarantotto  ore  successive all'accertamento della violazione o alla
denuncia,  fatta  salva  l'ipotesi  dell'adeguamento  spontaneo  agli
obblighi  di  legge  da  parte  delle  emittenti  televisive  e degli
editori, con contestuale informativa all'Autorita'.
  8.   I   procedimenti   riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati
regionali  per  le  comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non si siano
ancora   costituiti,   dai   comitati   regionali   per   i   servizi
radiotelevisivi,  che  formulano  le  relative proposte all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10.
  9.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti
radiotelevisive   locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1,
provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle
registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del
competente  comitato  di  cui  al  comma 8, dandone immediato avviso,
anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.
  10.  Il  comitato  di  cui  al  comma 8  procede ad una istruttoria
sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso comitato
trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il  competente  gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  che provvede, in deroga ai termini e
alle  modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981,
n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all'accertamento della
violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti
e  supporti  presso  gli uffici del Servizio comunicazione politica e
risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorita' medesima.
  11.   In   ogni  caso,  il  comitato  di  cui  al  comma 8  segnala
tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le
attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
  12.  Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano,   a   richiesta,   con   i  comitati  regionali  per  le
comunicazioni,  o, ove non costituiti, con i comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
  13.  Le  emittenti  radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono  tenuti  al  rispetto  delle  disposizioni  dettate dal presente
provvedimento,  adeguando  la  propria  attivita' di programmazione e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
  14.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto  dei  propri  provvedimenti  ai  fini  previsti dall'art. 1,
commi 31  e  32,  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249, e a norma
dell'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
come  introdotto  dalla  legge  6 novembre  2003,  n.  313.  Accerta,
altresi',  l'attuazione  delle disposizioni emanate dalla commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi  anche  per  le finalita' di cui all'art. 1, comma 6,
lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  15.  Nell'ipotesi  in  cui il provvedimento dell'Autorita' contenga
una  misura  ripristinatoria  della  parita'  di  accesso ai mezzi di
informazione,  come  individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  le  emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa
sono  tenuti  ad  adempiere  nel  termine  di  quarantotto  ore dalla
notifica   del   provvedimento  medesimo  e,  comunque,  nella  prima
trasmissione o pubblicazione utile.
  16.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  per  le  violazioni delle
disposizioni  della  legge  medesima, non abrogate dall'art. 13 della
legge  22 febbraio  2000,  n.  28, ovvero delle relative disposizioni
dettate  dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono
evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita'.
  17.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi
di  accertamento  delle  violazioni  delle  disposizioni recate dalla
legge  22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
relative  allo  svolgimento  delle  campagne  elettorali disciplinate
dalla presente delibera, da parte di imprese che agiscono nei settori
del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  l)  del  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, e che
fanno  capo  al  titolare  di cariche di Governo e ai soggetti di cui
all'art.  7,  comma 1,  della  legge  20 luglio  2004, n. 215, ovvero
sottoposte  al  controllo  dei  medesimi, procede all'esercizio della
competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.