Art. 27.
                            Norme finali
  1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai
programmi   e   alle   trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi
esclusivamente  in  ambiti  territoriali  nei  quali  non e' prevista
alcuna  consultazione  elettorale  di  cui all'art. 1, comma 1, della
presente delibera.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della   campagna   elettorale   con  altre  consultazioni  elettorali
referendarie  saranno  applicate  le disposizioni di attuazione della
legge   22 febbraio   2000,   n.  28,  relative  a  ciascun  tipo  di
consultazione.
  3.  Il  presente  provvedimento  acquista  efficacia  dalla data di
indizione   dei   comizi   elettorali  per  le  elezioni  comunali  e
provinciali.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  ed  e'  resa disponibile nel sito Web
della stessa Autorita': www.agcom.it
    Roma, 12 aprile 2007
                                              Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Innocenzi Botti