Art. 27. Norme finali 1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre consultazioni elettorali referendarie saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per le elezioni comunali e provinciali. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' resa disponibile nel sito Web della stessa Autorita': www.agcom.it Roma, 12 aprile 2007 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Innocenzi Botti