Art. 7. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza e la completezza, l'equita' e la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione e la pluralita' dei punti di vista, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attivita' di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri: a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca ed evitando un uso ingiustificato delle riprese; b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita' tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone; c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici della campagna elettorale, dovranno essere garantiti l'accesso e la possibilita' di espressione dei soggetti politici e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici di cui all'art. 2, in forma di equilibrato contraddittorio, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera. 2. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione e' vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nei termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. 4. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalita' di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori. 5. Correttezza ed imparzialita' devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale. 6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo non sono consentiti interventi video o audio in diretta non preannunciati all'inizio delle medesime.