Art. 9.
                 Programmi di comunicazione politica
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1,  lettera c),  del  codice  di autoregolamentazione di cui al
decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le
emittenti  televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra
l'entrata  in  vigore  del presente provvedimento e la chiusura delle
campagne  elettorali  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
  2.  La  parita'  di  condizioni  di  cui  al  comma 1  deve  essere
garantita:
    I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a) nei  confronti  delle  forze  politiche che costituiscono un
autonomo  gruppo  nei consigli provinciali o nei consigli comunali da
rinnovare;
      b) nei  confronti delle forze politiche diverse da quelle della
lettera a),  presenti  in uno dei due rami del Parlamento nazionale o
che  hanno  eletto,  con  proprio  simbolo, almeno due rappresentanti
italiani al Parlamento europeo;
    II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      a) nei  confronti  delle  liste e coalizioni di liste collegate
alla  carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni da
rinnovare;
      b) alle  forze  politiche  che  presentano liste di candidati o
gruppi  di  candidati  per  i  consigli  provinciali e per i consigli
comunali da rinnovare.
  3.  L'eventuale  assenza  di  un  soggetto  politico non pregiudica
l'intervento   nelle   trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non
determina  un  aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso  della  trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
  4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo,
in  modo  da  garantire  l'applicazione  dei principi di equita' e di
parita'  di  trattamento  tra  i  soggetti  politici anche attraverso
analoghe   opportunita'   di  ascolto.  I  calendari  delle  predette
trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove
non  costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
che  ne  informa  l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le
eventuali  variazioni  dei  predetti  calendari  sono tempestivamente
comunicate  al  predetto  organo,  che  ne informa l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse  con  modalita'  che  ne consentano la fruizione anche ai non
udenti.
  5.  E'  possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai   partecipanti,   assicurando,   comunque,  imparzialita'  e  pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.