IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della Commissione del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
    Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
    Visto  il decreto ministeriale 12 febbraio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 50
del 1° marzo 2004 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la
formazione  professionale e la promozione tecnologica e commerciale -
CCIAA  di  Savona  -  Laboratorio  chimico  merceologico,  ubicato in
Albenga   (Savona),   Regione   Rollo   n.   98  e'  stata  rinnovata
l'autorizzazione  al  rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore
ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;
    Vista   la   domanda  di  ulteriore  rinnovo  dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 gennaio 2007;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                             Si rinnova

l'autorizzazione  al  laboratorio  Azienda speciale per la formazione
professionale  e  la  promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di
Savona   -  Laboratorio  chimico  merceologico,  ubicato  in  Albenga
(Savona), regione Rollo n. 98, al rilascio dei certificati di analisi
nel  settore  vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi
valore  ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle
prove elencate in allegato al presente decreto.
    L'autorizzazione  ha  validita'  fino al 31 dicembre 2010 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
    La  eventuale  domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata
al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno
tre mesi prima della scadenza.
    Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di  comunicare
all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 6 aprile 2007
                                      Il direttore generale: La Torre