Art. 2. Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 1. La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di coefficienti cosi' definiti: a) per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2006: categoria I: 19,78355 %; categoria II: 22,18495 %; categoria III: 19,92848%. b) per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2006: categoria I: 16,80% categoria II: 16,80% categoria III: 16,80%. 2. Con lettera del Ministero dello sviluppo economico la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.