Art. 2.
Determinazione  dei  coefficienti  di  cui  all'art.  2, comma 3, del
             decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

  1.  La ripartizione di quantitativi di cui al precedente art. 1 tra
i   soggetti   tenuti   all'obbligo   e'  effettuata  sulla  base  di
coefficienti cosi' definiti:
    a) per  la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo:
dal  rapporto  tra  l'ammontare  della  scorta  Paese, al netto delle
detrazioni   delle   quote   attribuite  alle  sole  raffinerie  come
specificato  all'art.  1,  e  le  immissioni  al consumo avvenute nel
mercato interno nel corso dell'anno 2006:
      categoria I: 19,78355 %;
      categoria II: 22,18495 %;
      categoria III: 19,92848%.
    b) per  la  parte  di  scorta  costituente la quota aggiuntiva ai
sensi  dell'art.  3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio
2001,  n.  22:  dal  rapporto  tra il 100% del quantitativo di scorta
fissato  per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia
in  oli  greggi,  opportunamente trasformato in prodotti finiti delle
tre  principali  categorie,  e la scorta in categorie derivante dalle
immissioni  al  consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno
2006:
    categoria I: 16,80%
    categoria II: 16,80%
    categoria III: 16,80%.
  2.   Con   lettera   del  Ministero  dello  sviluppo  economico  la
ripartizione  delle  scorte  di  cui  all'art.  1  sara' comunicata a
ciascun soggetto tenuto all'obbligo.