Art. 3.
     Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

  1.  E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi
e/o  con  semilavorati  le  scorte  di  cui  agli articoli precedenti
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 7 del decreto del Ministro
delle   attivita'   produttive  19 settembre  2002,  n.  16995,  come
modificato   dal   decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
14 febbraio 2007, n. 17329.
  2.  La  scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni
potra'  essere  sostituita  con  oli  greggi  e/o  con semilavorati a
condizione  che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita
da 1,334 tonnellate di materia prima.
  3.  La  scorta  costituente  la  quota  destinata  a raggiungere il
livello   fissato  dall'Agenzia  internazionale  dell'energia  potra'
essere  sostituita  con  oli greggi e/o semilavorati a condizione che
ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.
  La  scorta  potra' altresi' essere sostituita con pari quantita' di
prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi
non  appartenenti  alle  tre categorie principali a condizione che il
quantitativo  da  sostituire  sia  prima  convertito  in  oli  greggi
moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per
il coefficiente di 1,065.