Art. 4.
   Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte

  1.  Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite
a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2007. Entro tale data
i  singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte
e rendere nota la loro dislocazione.
  2.  Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte potra' essere
disposta  soltanto  previa  comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico  secondo  le  procedure operative contenute nella circolare
ministeriale   del   19 novembre   2002  n.  271,  e  sue  successive
modificazioni ed integrazioni.
  3.  La  misura  delle  scorte obbligatorie di prodotti petroliferi,
definita  nel  precedente  art.  1, rimane valida sino all'entrata in
vigore degli obblighi per l'anno successivo.