Art. 4. Decorrenza e validita' dell'obbligo e dislocazione delle scorte 1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2007. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione. 2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte potra' essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni. 3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nel precedente art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.