IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n.  219, recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di
modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
  Visto  il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto,  in particolare, l'art. 80 del citato decreto legislativo n.
219  del  2006, il quale stabilisce l'obbligo di redigere, nella sola
provincia di Bolzano, il foglio illustrativo anche in lingua tedesca;
  Visto  il potere conferito al Ministro della salute dal citato art.
80 di stabilire eventuali modalita' per rendere disponibile il foglio
illustrativo in lingua tedesca del medicinale all'acquirente all'atto
della  vendita,  anche  tenendo  conto  di esperienze volontarie gia'
poste in essere su parte del territorio nazionale;
  Tenuto  conto della iniziativa adottata, in via sperimentale, dalla
Unifarm  s.p.a.  nella  provincia  di  Bolzano  che  utilizza  per le
finalita'   di  cui  sopra  una  specifica  banca-dati  istituita  il
1° dicembre 2003 e tuttora operante;
  Ritenuto positivo il risultato di tale iniziativa;
  Acquisita   la  disponibilita'  della  Unifarm  (Unione  Farmacisti
Trentino) S.p.a., con sede legale in Ravina (Trento), via Provina, 3,
di seguito denominata Unifarm s.p.a.;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto si applica ai medicinali ad uso umano che
vengono venduti al pubblico nella provincia di Bolzano.