IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto, in particolare, l'art. 80 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale stabilisce l'obbligo di redigere, nella sola provincia di Bolzano, il foglio illustrativo anche in lingua tedesca; Visto il potere conferito al Ministro della salute dal citato art. 80 di stabilire eventuali modalita' per rendere disponibile il foglio illustrativo in lingua tedesca del medicinale all'acquirente all'atto della vendita, anche tenendo conto di esperienze volontarie gia' poste in essere su parte del territorio nazionale; Tenuto conto della iniziativa adottata, in via sperimentale, dalla Unifarm s.p.a. nella provincia di Bolzano che utilizza per le finalita' di cui sopra una specifica banca-dati istituita il 1° dicembre 2003 e tuttora operante; Ritenuto positivo il risultato di tale iniziativa; Acquisita la disponibilita' della Unifarm (Unione Farmacisti Trentino) S.p.a., con sede legale in Ravina (Trento), via Provina, 3, di seguito denominata Unifarm s.p.a.; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai medicinali ad uso umano che vengono venduti al pubblico nella provincia di Bolzano.