Art. 2.
                             Banca dati

  1.  Ai  fini  dell'ottemperanza del disposto dell'art. 80, comma 1,
del   decreto   legislativo   24 aprile  2006,  n.  219,  le  aziende
farmaceutiche  possono  usufruire delle modalita' rese disponibili da
Unifarm  S.p.a.  attraverso  la  propria banca dati che raccoglie, in
formato  elettronico,  i  fogli  illustrativi  aggiornati  in  lingua
tedesca  dei  medicinali  autorizzati  all'immissione in commercio in
Italia  e  le  riproduzioni  fotografiche  a  colori  delle  relative
confezioni in lingua italiana.