Art. 2. Banca dati 1. Ai fini dell'ottemperanza del disposto dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le aziende farmaceutiche possono usufruire delle modalita' rese disponibili da Unifarm S.p.a. attraverso la propria banca dati che raccoglie, in formato elettronico, i fogli illustrativi aggiornati in lingua tedesca dei medicinali autorizzati all'immissione in commercio in Italia e le riproduzioni fotografiche a colori delle relative confezioni in lingua italiana.