Art. 4.
         Modalita' di distribuzione del foglio illustrativo

  1.  All'atto  della  vendita del medicinale, il farmacista, tramite
accesso  riservato  alla  banca  dati,  stampa  la versione in lingua
tedesca del foglio illustrativo del farmaco venduto.
  2.  La  consegna  del  foglio  illustrativo  in  lingua  tedesca e'
contestuale   alla   dispensazione   da   parte  del  farmacista  del
medicinale.  Il farmacista prima di consegnare il foglio illustrativo
acquisito  dalla  banca  dati  ne  verifica  la corrispondenza con il
farmaco venduto.
  3.  L'accesso  alla  banca dati centrale da parte dei punti vendita
previsti  dall'art.  5  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
limitato  ai  soli  fogli illustrativi dei farmaci che possono essere
venduti in tali punti vendita.