Art. 4. Modalita' di distribuzione del foglio illustrativo 1. All'atto della vendita del medicinale, il farmacista, tramite accesso riservato alla banca dati, stampa la versione in lingua tedesca del foglio illustrativo del farmaco venduto. 2. La consegna del foglio illustrativo in lingua tedesca e' contestuale alla dispensazione da parte del farmacista del medicinale. Il farmacista prima di consegnare il foglio illustrativo acquisito dalla banca dati ne verifica la corrispondenza con il farmaco venduto. 3. L'accesso alla banca dati centrale da parte dei punti vendita previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' limitato ai soli fogli illustrativi dei farmaci che possono essere venduti in tali punti vendita.