IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  prezzo  dei  farmaci  non rimborsabili dal Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  in  materia  di confezioni di prodotti
farmaceutici   e  di  attivita'  libero-professionale  intramuraria»,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 marzo 2006 con il quale e' stato
costituito  presso  il Ministero della salute uno specifico gruppo di
lavoro,  al  fine  di acquisire l'intesa di cui all'art. 1-quater del
sopra citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 aprile 2006 di integrazione del
predetto gruppo di lavoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  2006  con  cui e' stato
prorogato  il  termine assegnato al gruppo di lavoro per conseguire i
risultati della propria attivita';
  Acquisita   l'intesa   con   l'Unione  italiana  ciechi  e  con  le
rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei farmacisti;
  Considerata  la  necessita'  di  fissare una data a decorrere dalla
quale  i medicinali debbono ottemperare all'obbligo di cui alla legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 820;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  medicinali ad uso umano
venduti  in  farmacia. Fino all'eventuale estensione ai punti vendita
previsti  dal  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, le confezioni dei
medicinali   venduti   nei   predetti   punti   vendita   sono  prive
dell'indicazione  della  data  di  scadenza in caratteri braille e il
farmacista responsabile in caso di richiesta e' tenuto ad invitare il
cliente a rivolgersi in farmacia.
  2. Anche le aziende farmaceutiche non iscritte alle associazioni di
cui  all'art. 3, comma 1, possono accedere al meccanismo disciplinato
dal  presente  decreto. Nel caso in cui non accedano, devono comunque
assicurare  l'apposizione  del  mese  e anno di scadenza in carattere
braille  e in chiaro, nel rispetto dei requisiti di cui ai punti 1.4,
1.5,  1.6,  1.7 dell'allegato tecnico A al presente decreto, su tutte
le confezioni in commercio.