IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attivita' libero-professionale intramuraria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 con il quale e' stato costituito presso il Ministero della salute uno specifico gruppo di lavoro, al fine di acquisire l'intesa di cui all'art. 1-quater del sopra citato decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2006 di integrazione del predetto gruppo di lavoro; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006 con cui e' stato prorogato il termine assegnato al gruppo di lavoro per conseguire i risultati della propria attivita'; Acquisita l'intesa con l'Unione italiana ciechi e con le rappresentanze dell'industria farmaceutica e dei farmacisti; Considerata la necessita' di fissare una data a decorrere dalla quale i medicinali debbono ottemperare all'obbligo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 820; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai medicinali ad uso umano venduti in farmacia. Fino all'eventuale estensione ai punti vendita previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le confezioni dei medicinali venduti nei predetti punti vendita sono prive dell'indicazione della data di scadenza in caratteri braille e il farmacista responsabile in caso di richiesta e' tenuto ad invitare il cliente a rivolgersi in farmacia. 2. Anche le aziende farmaceutiche non iscritte alle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, possono accedere al meccanismo disciplinato dal presente decreto. Nel caso in cui non accedano, devono comunque assicurare l'apposizione del mese e anno di scadenza in carattere braille e in chiaro, nel rispetto dei requisiti di cui ai punti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 dell'allegato tecnico A al presente decreto, su tutte le confezioni in commercio.