Art. 2. 1. Su richiesta dell'assistito, il farmacista, all'atto della dispensazione del medicinale, appone sulla confezione dello stesso l'etichetta adesiva recante la stampa, in carattere braille ed in chiaro, del mese e anno di scadenza corrispondente ai relativi dati riportati sulla confezione. 2. L'etichetta, che reca il mese e anno di scadenza in caratteri braille e in chiaro, e' fornita al farmacista con le modalita' di cui ai successivi articoli ed e' realizzata nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nell'allegato tecnico A parte integrante del presente decreto.