Art. 2.
  1.  Su  richiesta  dell'assistito,  il  farmacista,  all'atto della
dispensazione  del  medicinale,  appone sulla confezione dello stesso
l'etichetta  adesiva  recante  la  stampa, in carattere braille ed in
chiaro,  del  mese e anno di scadenza corrispondente ai relativi dati
riportati sulla confezione.
  2.  L'etichetta,  che  reca il mese e anno di scadenza in caratteri
braille e in chiaro, e' fornita al farmacista con le modalita' di cui
ai  successivi  articoli ed  e' realizzata nel rispetto dei requisiti
tecnici   indicati  nell'allegato  tecnico  A  parte  integrante  del
presente decreto.