Art. 3

  1.  Farmindustria,  Assogenerici  e  Federchimica-Anifa individuano
congiuntamente  i soggetti cui affidare la produzione delle etichette
di  cui  al  presente  decreto  e  la  loro  distribuzione a tutte le
farmacie   pubbliche  e  private  aperte  al  pubblico  presenti  sul
territorio nazionale.
  2.  La distribuzione delle etichette deve essere adeguata al numero
complessivo  dei  farmaci  in  commercio  e  idonea  a soddisfare con
puntualita' tutte le possibili richieste.