Art. 3 1. Farmindustria, Assogenerici e Federchimica-Anifa individuano congiuntamente i soggetti cui affidare la produzione delle etichette di cui al presente decreto e la loro distribuzione a tutte le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico presenti sul territorio nazionale. 2. La distribuzione delle etichette deve essere adeguata al numero complessivo dei farmaci in commercio e idonea a soddisfare con puntualita' tutte le possibili richieste.