Art. 4.
  1.  Le etichette sono fornite alle farmacie ordinate per anno e per
mese  di  scadenza,  in  modo  chiaro,  in  appositi raccoglitori, di
seguito denominati «etichettari».
  2.  La  prima  fornitura  ha  ad oggetto le etichette concernenti i
primi sei anni di scadenza dei medicinali e avviene entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Le  successive  forniture  assicurano  l'aggiornamento  annuale
dell'etichettario.
  4.  E'  sempre  possibile  per  il  farmacista richiedere forniture
aggiuntive  rispetto  a  quelle  programmate,  qualora necessarie per
assicurare il rispetto del presente decreto.