Art. 4. 1. Le etichette sono fornite alle farmacie ordinate per anno e per mese di scadenza, in modo chiaro, in appositi raccoglitori, di seguito denominati «etichettari». 2. La prima fornitura ha ad oggetto le etichette concernenti i primi sei anni di scadenza dei medicinali e avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Le successive forniture assicurano l'aggiornamento annuale dell'etichettario. 4. E' sempre possibile per il farmacista richiedere forniture aggiuntive rispetto a quelle programmate, qualora necessarie per assicurare il rispetto del presente decreto.