Art. 6. 1. In deroga agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, il farmacista richiede alle aziende fornitrici del medicinale omeopatico, per il quale viene richiesta l'apposizione delle relative informazioni in carattere braille, l'invio, entro le successive ventiquattro ore, della confezione del prodotto appositamente inserita in un plico sul quale viene apposto, in caratteri braille, il numero di lotto e la relativa data di scadenza. 2. Qualora il plico esterno di cui al comma 1 riporti in caratteri braille anche la denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica, esso costituisce adempimento anche ai sensi dell'art. 75, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.