Art. 6.
  1.  In  deroga  agli  articoli 2,  3  e  4 del presente decreto, il
farmacista   richiede   alle   aziende   fornitrici   del  medicinale
omeopatico, per il quale viene richiesta l'apposizione delle relative
informazioni  in  carattere  braille,  l'invio,  entro  le successive
ventiquattro   ore,   della  confezione  del  prodotto  appositamente
inserita  in  un plico sul quale viene apposto, in caratteri braille,
il numero di lotto e la relativa data di scadenza.
  2.  Qualora il plico esterno di cui al comma 1 riporti in caratteri
braille  anche la denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e
dalla forma farmaceutica, esso costituisce adempimento anche ai sensi
dell'art.  75,  comma 1,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
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