Art. 7.
  1.  La  mancata consegna, senza giustificato motivo, al cliente che
ne  faccia  richiesta,  da  parte  del  farmacista, di una confezione
conforme   a   quanto   previsto  dal  presente  decreto  costituisce
comportamento  contrario  alle norme di deontologia professionale del
farmacista,  perseguibile  in  sede disciplinare ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.