Art. 5.
    1. La nota in calce alla tabella II, sezione A di cui all'art. 14
del testo unico «Sono espressamente escluse dalla presente tabella le
sostanze: Destrometorfano e Destrorfano» e' soppressa.
    2. Alla  tabella I di cui all'art. 14 del testo unico e' aggiunta
la seguente nota in calce: «Sono espressamente escluse dalla presente
tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano».