Art. 7.
    1.  Nella  tabella  II,  sezione  A  di cui all'art. 14 del testo
unico,  le  parole «Ricetta a ricalco» e «I medicinali contrassegnati
con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo
in  corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)»
sono  sostituite  dalle seguenti: «I medicinali contrassegnati con **
costituiscono  l'allegato  III-bis  del testo unico» e «Il farmacista
allestisce  e  dispensa  preparazioni  magistrali  a base dei farmaci
compresi  nella  presente  tabella,  da  soli  o  in associazione con
farmaci   non   stupefacenti,   dietro   presentazione   di   ricetta
autocopiante,  ad  esclusione di quelle che, per la loro composizione
quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E».
      2. Nella  tabella  II,  sezione  B di cui all'art. 14 del testo
unico,   le   parole  «Per  le  preparazioni  galeniche:  ricetta  da
rinnovarsi  volta  per  volta»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Il
farmacista  allestisce  e dispensa preparazioni magistrali a base dei
farmaci  compresi  nella  presente tabella, da soli o in associazione
con  altri  farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta
da rinnovarsi volta per volta».
      3. Nella  tabella  II,  sezione  C di cui all'art. 14 del testo
unico,  le  parole  «Ricetta  da  rinnovarsi  volta  per  volta» sono
soppresse.
      4. Nella  tabella  II,  sezione  D di cui all'art. 14 del testo
unico,  le espressioni «Ricetta da rinnovarsi volta per volta» e «Per
i  medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del
dolore  severo  in  corso  di  patologia  neoplastica  o degenerativa
(allegato III-bis): Ricetta a ricalco» sono soppresse.
      5. Nella  tabella  II,  sezione  E di cui all'art. 14 del testo
unico, la dicitura «Ricetta medica» e' soppressa.