Art. 2. Rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU 1. Il concessionario puo' richiedere, mediante apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficolta'. Ogni rateizzazione puo' essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare di riferimento e per un numero di rate mensili fino ad un massimo di dieci. 2. L'importo di ciascuna rata e' maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data di scadenza del versamento di cui e' stata richiesta la rateizzazione. 3. Le rate mensili dei versamenti dilazionati scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ultimo versamento di cui e' stata richiesta la rateizzazione. 4. Le rate mensili sono versate dal concessionario con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il modello F24-Accise. 5. La rateizzazione non puo' essere richiesta dal concessionario finche' non sono state integralmente pagate le rate relative alla eventuale precedente rateizzazione concessa da AAMS. 6. Il riconoscimento del beneficio della rateizzazione e' subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria prestata da primari istituti di credito nella forma della garanzia autonoma a prima richiesta che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonche' l'operativita' della medesima garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta di AAMS.