Art. 2.
          Rateizzazione delle somme dovute a titolo di PREU

  1. Il concessionario puo' richiedere, mediante apposita istanza, la
rateizzazione  delle  somme  dovute a titolo di PREU nelle ipotesi in
cui   si   trovi   in  temporanea  situazione  di  difficolta'.  Ogni
rateizzazione  puo'  essere  richiesta  per  un numero massimo di due
versamenti consecutivi per anno solare di riferimento e per un numero
di rate mensili fino ad un massimo di dieci.
  2.  L'importo  di  ciascuna  rata  e'  maggiorato  degli  interessi
calcolati  al  tasso  legale  con  maturazione  giorno  per  giorno a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  versamento di cui e' stata
richiesta la rateizzazione.
  3.  Le  rate  mensili  dei  versamenti dilazionati scadono l'ultimo
giorno  di  ciascun  mese,  a  decorrere dal mese successivo a quello
dell'ultimo versamento di cui e' stata richiesta la rateizzazione.
  4. Le rate mensili sono versate dal concessionario con le modalita'
stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  tramite  il  modello
F24-Accise.
  5.  La  rateizzazione  non puo' essere richiesta dal concessionario
finche'  non  sono  state  integralmente pagate le rate relative alla
eventuale precedente rateizzazione concessa da AAMS.
  6.   Il   riconoscimento   del  beneficio  della  rateizzazione  e'
subordinato   alla   presentazione   di   idonea   garanzia  mediante
fideiussione  bancaria  prestata da primari istituti di credito nella
forma   della   garanzia  autonoma  a  prima  richiesta  che  preveda
espressamente  la  rinuncia  al beneficio della preventiva escussione
del  debitore  principale,  la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957,   comma 2,  del  codice  civile  nonche'  l'operativita'  della
medesima  garanzia  entro  quindici  giorni,  a semplice richiesta di
AAMS.