Art. 2.

  1.  Nell'allegato  A)  che fa parte integrante del presente decreto
sono individuate le aree, le colture, le strutture, le avversita', le
epizoozie  e  le  garanzie, di cui al precedente art. 1, ammesse alla
copertura assicurativa agevolata.
  2.  Le  garanzie  pluririschio  e multirischio sulle rese, a carico
delle  produzioni  vegetali, di cui all'art. 1, punto 1.4, quando non
diversamente indicato nell'allegato A), si intendono estese alle aree
e alle colture individuate per la garanzia monorischio grandine.
    3.  La  garanzia  per  la  copertura  dei  rischi  a carico delle
strutture  aziendali,  di  cui  all'art.  1,  punto  1.5,  quando non
diversamente  indicato  nell'allegato A), si intende estesa alle aree
agricole dell'intero territorio nazionale.