Art. 2. 1. Nell'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto sono individuate le aree, le colture, le strutture, le avversita', le epizoozie e le garanzie, di cui al precedente art. 1, ammesse alla copertura assicurativa agevolata. 2. Le garanzie pluririschio e multirischio sulle rese, a carico delle produzioni vegetali, di cui all'art. 1, punto 1.4, quando non diversamente indicato nell'allegato A), si intendono estese alle aree e alle colture individuate per la garanzia monorischio grandine. 3. La garanzia per la copertura dei rischi a carico delle strutture aziendali, di cui all'art. 1, punto 1.5, quando non diversamente indicato nell'allegato A), si intende estesa alle aree agricole dell'intero territorio nazionale.