Art. 3.

    1.  Allo  scopo di incentivare lo sviluppo di garanzie innovative
per   la   copertura  di  rischi  singoli  e  combinati,  e  favorire
l'acquisizione di dati di polizza significativi per la determinazione
dei  parametri  contributivi,  non  si  applica  l'art.  l,  comma 3,
lettera b),  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n. 102, alle
garanzie  multirischio sulle rese, alle garanzie monorischio siccita'
e  alluvioni,  e alle eventuali nuove garanzie proposte e contrattate
nel corso dell'anno.
    2.   Le   nuove  garanzie,  di  cui  al  comma 1,  devono  essere
preventivamente comunicate alla regione territorialmente competente e
al  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
valutazioni  di  competenza  e  per  la  determinazione dei parametri
contributivi.
    3.  In  presenza  di  offerte  di mercato insufficienti a coprire
interamente  la  domanda  assicurativa  delle produzioni vegetali con
garanzie  pluririschio,  elencate  all'art. 1, punto 1.4, lettera b),
accertate  dalla  regione  territorialmente  competente, su richiesta
della  regione  stessa,  con  decreto  del  Ministro  delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  sono  modificate  le  previsioni
contenute  nell'allegato A), per consentire alle imprese agricole non
assicurate  per  i  motivi  predetti,  di  accedere  agli  interventi
compensativi  ex post, previsti dall'art. 1, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.