Art. 3. 1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di garanzie innovative per la copertura di rischi singoli e combinati, e favorire l'acquisizione di dati di polizza significativi per la determinazione dei parametri contributivi, non si applica l'art. l, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle garanzie multirischio sulle rese, alle garanzie monorischio siccita' e alluvioni, e alle eventuali nuove garanzie proposte e contrattate nel corso dell'anno. 2. Le nuove garanzie, di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla regione territorialmente competente e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le valutazioni di competenza e per la determinazione dei parametri contributivi. 3. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire interamente la domanda assicurativa delle produzioni vegetali con garanzie pluririschio, elencate all'art. 1, punto 1.4, lettera b), accertate dalla regione territorialmente competente, su richiesta della regione stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono modificate le previsioni contenute nell'allegato A), per consentire alle imprese agricole non assicurate per i motivi predetti, di accedere agli interventi compensativi ex post, previsti dall'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.