Art. 4. 1. I valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato devono essere contenuti nei limiti derivanti dall'applicazione dei prezzi di mercato stabiliti con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quelli delle strutture nei limiti stabiliti con il medesimo decreto. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare, o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, salva diversa indicazione stabilita in sede contrattuale. 2. Nel contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata, per ogni garanzia, la tariffa applicata, la soglia di danno non coperto e la franchigia. 3. Gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati planimetricamente, riportando in corrispondenza di ciascuno di essi i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle. 4. Le colture soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. 5. Negli allevamenti zootecnici, nel contratto di polizza deve essere indicato, tra l'altro, il numero individuale di registrazione dei capi bovini e bufalini nel registro aziendale.