Art. 4.

    1.  I  valori  delle produzioni assicurabili al mercato agevolato
devono  essere  contenuti  nei limiti derivanti dall'applicazione dei
prezzi  di  mercato  stabiliti  con successivo provvedimento ai sensi
dell'art.  127,  comma 3,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, e
quelli  delle strutture nei limiti stabiliti con il medesimo decreto.
La  copertura  assicurativa e' riferita all'anno solare, o all'intero
ciclo  produttivo  di ogni singola coltura, salva diversa indicazione
stabilita in sede contrattuale.
    2.  Nel  contratto assicurativo deve essere chiaramente indicata,
per  ogni  garanzia,  la  tariffa  applicata,  la soglia di danno non
coperto e la franchigia.
    3.  Gli  appezzamenti delle singole colture e le strutture devono
essere individuati planimetricamente, riportando in corrispondenza di
ciascuno   di   essi  i  riferimenti  catastali:  fogli  di  mappa  e
particelle.
    4.  Le  colture  soggette  ai  disciplinari  di  produzione  sono
assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
    5.  Negli  allevamenti  zootecnici, nel contratto di polizza deve
essere  indicato, tra l'altro, il numero individuale di registrazione
dei capi bovini e bufalini nel registro aziendale.