Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle coperture assicurative agevolate, disposte con polizze sottoscritte tra le parti contraenti nel corso dell'anno 2007. 2. Al fine di garantire la continuita' della copertura dei rischi, qualora entro il limite stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non e' approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni del presente decreto si intendono prorogate all'anno successivo. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2006 Il Ministro: De Castro