Art. 7.

    1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alle
coperture  assicurative  agevolate, disposte con polizze sottoscritte
tra le parti contraenti nel corso dell'anno 2007.
    2.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  della copertura dei
rischi,  qualora  entro il limite stabilito dall'art. 4, comma 2, del
decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non e' approvato un nuovo
piano assicurativo, le disposizioni del presente decreto si intendono
prorogate all'anno successivo.
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 27 dicembre 2006
                                               Il Ministro: De Castro