Art. 3.
                      Clausola di salvaguardia

  1.  Le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano provvedono, alle
finalita'  del  presente  decreto  nell'ambito  delle competenze alle
stesse  spettanti  ai  sensi  dello  statuto speciale, delle relative
norme  di  attuazione,  e  secondo  quanto  disposto  dai  rispettivi
ordinamenti.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 febbraio 2007

                        Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri
                                    con delega al turismo
                                           Rutelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007
Ministeri  istitizionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 246