Art. 3. Clausola di salvaguardia 1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze alle stesse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione, e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2007 Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo Rutelli Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007 Ministeri istitizionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 246