Art. 2.
  1.  Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Chianti Classico»,
di  seguito  denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che,
conformemente  alle  attivita'  schematizzate  nel piano di controllo
approvato,  il  processo produttivo ed il prodotto certificato con la
DOC   «Vin  Santo  del  Chianti  Classico»  rispondano  ai  requisiti
stabiliti  nel  relativo  disciplinare di produzione approvato con il
decreto indicato nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
    a) la  regione,  le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  le  province  e  i  comuni competenti per territorio di
produzione  della  DOC «Vin Santo del Chianti Classico» sono tenuti a
mettere   a   disposizione   del  Consorzio  autorizzato  ogni  utile
documentazione,  in  particolare  gli  albi  dei vigneti e i relativi
aggiornamenti,  le  denunce  delle uve, le certificazioni d'idoneita'
agli esami analitici ed organolettici;
    b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,   le   camere  di  commercio,  I.A.A.  competenti  per
territorio   di   produzione  sono  tenute  a  verificare  l'avvenuto
pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita'
di  controllo,  da  parte  dei  produttori richiedenti l'attribuzione
dell'attestazione  della  DOC in questione per le relative partite di
uve  e  di  vino,  in  conformita'  ai  limiti indicati nel prospetto
tariffario  depositato  presso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
    c) la  regione,  le  province  e  le  camere di commercio, I.A.A.
competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato  le  funzioni  ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio
1992,  n.  164  e  dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di
gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le
camere   di   commercio,   I.A.A.   possono   delegare  il  Consorzio
autorizzato,  conformemente  al disposto dell'art. 16, comma 3, della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC
«Vin santo del Chianti Classico», le ricevute di produzione delle uve
al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
    d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui
recipienti di capacita' non superiore a 60 litri le fascette stampate
dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo
e  recanti  la  numerazione progressiva, secondo il modello approvato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.