Art. 2. 1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Chianti Classico», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Vin Santo del Chianti Classico» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Vin Santo del Chianti Classico» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Vin santo del Chianti Classico», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacita' non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.