IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Malacalza  Riccardo  Gerolamo, nato il
4 agosto  1980  a  Bobbio  (Piacenza  - Italia),  cittadino italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
115/1992,  cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003,
il  riconoscimento  del  titolo professionale di «Abogado» rilasciato
dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui e' iscritto
dal   23 novembre   2006   ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati» e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Milano  in  data  14 aprile 2005 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho»
con  delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 16
ottobre 2006;
  Preso  atto  che  il  sig. Malacalza risulta iscritto nella sezione
speciale dell'albo degli avvocati di Milano come «avvocato stabilito»
dal 14 dicembre 2006;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 25 gennaio 2007;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nel parere in atti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al sig. Malacalza Riccardo Gerolamo, nato il 4 agosto 1980 a Bobbio
(Piacenza  -  Italia),  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo
professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   «avvocati»   e   l'esercizio  della
professione in Italia.