IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Malacalza Riccardo Gerolamo, nato il 4 agosto 1980 a Bobbio (Piacenza - Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui e' iscritto dal 23 novembre 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli «avvocati» e dell'esercizio della omonima professione in Italia; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Milano in data 14 aprile 2005 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 16 ottobre 2006; Preso atto che il sig. Malacalza risulta iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati di Milano come «avvocato stabilito» dal 14 dicembre 2006; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nel parere in atti; Decreta: Art. 1. Al sig. Malacalza Riccardo Gerolamo, nato il 4 agosto 1980 a Bobbio (Piacenza - Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.