(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su
una materia scelta dal candidato le seguenti:
      1) diritto civile;
      2) diritto penale;
      3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
      4) diritto processuale civile;
      5) diritto processuale penale.
    c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche  su  una  materia  scelta  dal  candidato  tra le nove sopra
indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia
superato con successo la prova scritta.
    La  commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento
dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati