IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Giuggioli  Giulio Enzo Simone, nato il
6 settembre  1978  a  Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992,
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Abogado»  rilasciato
dall'«Ilustre  Colegio  de  Abogados de Madrid» cui e' iscritto dal 2
novembre  2006,  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo e dell'esercizio
della professione di «avvocato» in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in  Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Milano  in  data 11 ottobre 2002 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho»
con delibera del «Ministerio de Educacion, y Ciencia» spagnolo dell'8
settembre 2006;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 9 marzo 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Giuggioli  Giulio Enzo Simone, nato il 6 settembre 1978 a
Milano  (Italia),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   «avvocati»   e   l'esercizio  della
professione in Italia.
  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie:
    1) diritto civile;
    2) diritto processuale civile;
    3) diritto penale;
    4) diritto processuale penale;
    5) diritto amministrativo;
    6) diritto costituzionale;
    7) diritto del lavoro;
    8) diritto commerciale;
    9) diritto internazionale privato.