Art. 3. Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvedera' ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perche' possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata a partire dal mese di marzo 2006 e, successivamente, con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite. Roma, 6 marzo 2007 Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37