Art. 3.
    Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma, nei limiti delle somme
loro  assegnate  a  norma  dell'art. 2, provvedera' ad impartire alle
proprie  aziende  sanitarie  le necessarie istruzioni perche' possano
disporre  i  conguagli  nei  confronti di ogni farmacia interessata a
partire  dal  mese  di  marzo  2006  e,  successivamente, con cadenza
mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.
      Roma, 6 marzo 2007

                                             Il Ministro della salute
                                                       Turco


Il Ministro dell'economia e delle finanze
             Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37