Art. 3.
    1.   L'autorizzazione   all'importazione  e  all'esportazione  di
cellule  staminali  da  sangue cordonale ai fini di trapianto per uso
sia  autologo  che  allogenico  e'  rilasciata  di volta in volta dal
Ministero   della  salute  -  Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria,  nel  rispetto  dei  requisiti  di  cui all'allegato 3 del
decreto ministeriale 7 settembre 2000.