Art. 3. 1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da sangue cordonale ai fini di trapianto per uso sia autologo che allogenico e' rilasciata di volta in volta dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.