Art. 3. Modalita' per la trasmissione dei dati 3.1. I modelli, in base ai decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, relativi alle attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi. 3.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. 3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.