Art. 3.
               Modalita' per la trasmissione dei dati
  3.1.  I  modelli,  in  base  ai  decreti  ministeriali  concernenti
l'approvazione  degli  studi  di  settore,  relativi  alle  attivita'
economiche  nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio
e  delle  attivita' professionali, devono essere trasmessi unitamente
alla dichiarazione dei redditi.
  3.2.  La  trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia  delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o  Internet,  ovvero  avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis   e  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,  secondo le
specifiche    tecniche    che   saranno   indicate   con   successivo
provvedimento.
  3.3.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati
relativi  all'applicazione  degli  studi  di settore, compresi quelli
relativi  al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando modelli
o  un  prospetto,  contenente  tutti  i  dati trasmessi, conformi per
struttura   e   sequenza   ai   modelli  approvati  con  il  presente
provvedimento.