IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Rilevata la necessita' di emanare direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio al fine di disciplinare ed uniformare le modalita' di impiego del processo prestazionale nell'ambito della prevenzione incendi; Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi.