Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  In  presenza  di  insediamenti di tipo complesso o a tecnologia
avanzata,  di  edifici  di  particolare  rilevanza architettonica e/o
costruttiva,  ivi  compresi  quelli  pregevoli  per  arte  o storia o
ubicati   in  ambiti  urbanistici  di  particolare  specificita',  la
metodologia descritta nel presente decreto puo' essere applicata:
    a) per  la  individuazione  dei provvedimenti da adottare ai fini
del  rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi nel caso di
attivita' non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
    b) per  la  individuazione  delle  misure  di  sicurezza  che  si
ritengono  idonee  a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del
procedimento  di  deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.