Art. 4. Domanda di deroga 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall'allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio. 2. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto, e' calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformita' del progetto - determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.