Art. 4.
                          Domanda di deroga
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro
dell'interno   4 maggio  1998,  la  documentazione  tecnica  prevista
dall'allegato  I  al  medesimo  decreto  deve essere integrata da una
valutazione   sul   rischio   aggiuntivo   conseguente  alla  mancata
osservanza  delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure
tecniche  che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo,
determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico,
ivi  compreso  il  documento contenente il programma per l'attuazione
del sistema di gestione della sicurezza antincendio.
  2.  In  conformita'  a  quanto  stabilito dall'art. 7, comma 2, del
decreto  del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1998,  la  durata del
servizio  al  fine di determinare l'importo del corrispettivo dovuto,
e'  calcolata  sulla  base  di  quella  prevista  per  il  parere  di
conformita' del progetto - determinata a norma del precedente art. 3,
comma 3 - maggiorata del cinquanta per cento.