Art. 6.
           Sistema di gestione della sicurezza antincendio
  1.  La  progettazione  antincendio  eseguita  mediante  l'approccio
ingegneristico  comporta  la  necessita'  di  elaborare  un documento
contenente  il  programma  per  l'attuazione  del sistema di gestione
della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto
che  le  scelte  e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono
vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attivita'.
  2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio
e'  soggetta  a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
  3.  La  prima  verifica  del  SGSA  avviene  in concomitanza con il
sopralluogo  finalizzato  al  rilascio del certificato di prevenzione
incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio  1998,  n.  37. Le verifiche successive hanno cadenza pari
alla  validita'  del  certificato  di  prevenzione incendi e, in ogni
caso, non superiore a sei anni.
  4.  La  verifica  del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui
all'art.  23  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'importo
da  corrispondere  per la verifica del SGSA e' uguale a quello dovuto
per  il  sopralluogo;  tale  importo  va  pertanto  sommato  a quello
previsto  per  il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato
di  prevenzione  incendi  o  a  quello  previsto  per  il rinnovo del
certificato medesimo.
  5.  Qualora  l'esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei
requisiti  previsti,  il  Comando  provinciale  dei  vigili del fuoco
sospende  la  validita'  del  certificato  di  prevenzione  incendi e
provvede  a  darne  comunicazione  all'interessato,  al  sindaco,  al
prefetto  e alle altre autorita' competenti ai fini dei provvedimenti
da adottare nei rispettivi ambiti.