Art. 7.
Osservatorio    per   l'approccio   ingegneristico   alla   sicurezza
                             antincendio
  1.  E'  istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso   pubblico   e   della  difesa  civile,  l'Osservatorio  per
l'approccio  ingegneristico  alla  sicurezza  antincendio (di seguito
denominato  Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione
tra  tutti  i  soggetti  chiamati  all'attuazione  delle disposizioni
inerenti l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
  2.  L'Osservatorio espleta attivita' di monitoraggio, adotta misure
tese    ad   uniformare   le   modalita'   attuative   dell'approccio
prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonche' fornisce
i  necessari  indirizzi e supporto agli organi territoriali del Corpo
nazionale   dei   vigili   del  fuoco.  Per  garantire  l'uniformita'
applicativa  nella  trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali
dei  vigili  del  fuoco comunicano all'Osservatorio i dati inerenti i
progetti   esaminati   redatti  secondo  l'approccio  ingegneristico.
L'Osservatorio,  qualora  lo  ritenga utile per la propria attivita',
puo'  richiedere  ai  Comandi  provinciali  dei  vigili  del fuoco la
produzione    della    documentazione    tecnica   inerente   singoli
procedimenti.
  3. L'Osservatorio opera nell'ambito della Direzione centrale per la
prevenzione   e  la  sicurezza  tecnica  avvalendosi  dell'Area  I  -
Coordinamento e sicurezza del lavoro.
  4.  Con  successivo  provvedimento  a  firma  del  Capo  del  Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco sono dettate le disposizioni relative
alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio.