Art. 7. Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio 1. E' istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni inerenti l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. 2. L'Osservatorio espleta attivita' di monitoraggio, adotta misure tese ad uniformare le modalita' attuative dell'approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonche' fornisce i necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire l'uniformita' applicativa nella trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano all'Osservatorio i dati inerenti i progetti esaminati redatti secondo l'approccio ingegneristico. L'Osservatorio, qualora lo ritenga utile per la propria attivita', puo' richiedere ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco la produzione della documentazione tecnica inerente singoli procedimenti. 3. L'Osservatorio opera nell'ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell'Area I - Coordinamento e sicurezza del lavoro. 4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio.