(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

PROCESSO  DI  VALUTAZIONE  E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'APPROCCIO
              INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

1. Definizioni.
    1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento  valgono  le  seguenti
definizioni:
      curva  di  rilascio  termico (Heat Release Rate - HRR): energia
termica  emessa  da un focolare o da un incendio per unita' di tempo;
e' espressa in W;
      incendio  di  progetto: descrizione quantitativa di un focolare
previsto all'interno di uno scenario di incendio;
      livelli   di   prestazione:  criteri  di  tipo  quantitativo  e
qualitativo  rispetto  ai  quali  si puo' svolgere una valutazione di
sicurezza;
      processo  prestazionale:  processo  finalizzato  a  raggiungere
obiettivi e livelli di prestazione specifici;
      scenario  di  incendio: descrizione qualitativa dell'evoluzione
di  un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano
e   che   lo  differenziano  dagli  altri  incendi.  Di  solito  puo'
comprendere  le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente
sviluppato,  decadimento.  Deve inoltre definire l'ambiente nel quale
si  sviluppa  l'incendio  di  progetto ed i sistemi che possono avere
impatto  sulla  sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di
protezione attiva;
      scenario   di  incendio  di  progetto:  specifico  scenario  di
incendio  per il quale viene svolta l'analisi utilizzando l'approccio
ingegneristico.
2. Generalita'.
    1.  L'approccio  ingegneristico  alla  sicurezza  antincendio  e'
caratterizzato  da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi
che  conducono  ad individuare le condizioni piu' rappresentative del
rischio  al  quale  l'attivita'  e' esposta e quali sono i livelli di
prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da
perseguire.  Al  termine  della  prima  fase  deve  essere redatto un
sommario  tecnico,  firmato  congiuntamente  dal  progettista  e  dal
titolare  dell'attivita', ove e' sintetizzato il processo seguito per
individuare  gli  scenari  di  incendio  di  progetto ed i livelli di
prestazione.
    2. Definiti gli scenari di incendio, nella seconda fase dell'iter
progettuale  si  passa  al  calcolo, e cioe' all'analisi quantitativa
degli  effetti  dell'incendio  in  relazione  agli obiettivi assunti,
confrontando  i  risultati ottenuti con i livelli di prestazione gia'
individuati  e  definendo  il  progetto  da  sottoporre  a definitiva
approvazione.
    3.  Restano  ferme  le  responsabilita' in materia di prevenzione
incendi  a  carico  dei  soggetti  responsabili  delle attivita' ed a
carico  dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione
tecnica richiesta.
3. Analisi preliminare (prima fase).
3.1. Definizione del progetto.
    1.  In  questa  fase  viene  definito  il  progetto  al  fine  di
identificare e documentare almeno i seguenti punti:
      eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative
o da esigenze peculiari dell'attivita';
      individuazione   dei  pericoli  di  incendio  connessi  con  la
destinazione d'uso prevista;
      descrizione  delle  condizioni  ambientali per l'individuazione
dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero
produrre;
      analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla
tipologia di edificio ed alla destinazione d'uso prevista.
3.2. Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio.
    1.  In questa fase sono identificati ed esplicitati gli obiettivi
di  sicurezza antincendio in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia  di  prevenzione  incendi  ed  in  relazione  alle specifiche
esigenze  dell'attivita'  in  esame,  ivi compresa la sicurezza delle
squadre  di  soccorso. Gli obiettivi servono quindi come capisaldi di
riferimento per stabilire i livelli di prestazione.
3.3. Individuazione dei livelli di prestazione.
    1.  In  relazione  agli  obiettivi  di  sicurezza individuati, il
progettista  deve indicare quali sono i parametri significativi presi
a   riferimento   per   garantire  il  soddisfacimento  degli  stessi
obiettivi.  I  parametri  possono  includere, ad esempio, temperature
massime  dei  gas,  livelli  di  visibilita',  livelli di esposizione
termica per le persone o per i materiali.
    2.  Successivamente  devono  essere  quantificati  i  livelli  di
prestazione  ossia  devono essere definiti i valori numerici rispetto
ai  quali  verificare  i  risultati  attesi dal progetto. Tali valori
possono essere desunti dalla letteratura tecnica condivisa tra cui si
citano,  a  titolo  esemplificativo  e non esaustivo, la norma ISO/TR
13387,  la norma BS 7974, il decreto del Ministro dei lavori pubblici
9 maggio 2001.
3.4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto.
    1. Gli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione
degli  eventi  che  possono  ragionevolmente verificarsi in relazione
alle  caratteristiche  del focolaio, dell'edificio e degli occupanti,
svolgono   un   ruolo   fondamentale   nell'ambito  del  processo  di
progettazione prestazionale.
    2.  L'identificazione  degli  elementi  di rischio d'incendio che
caratterizzano  una specifica attivita', se condotta in conformita' a
quanto indicato dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e
dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  10 marzo 1998, permette di
definire   gli   scenari  d'incendio,  intesi  quali  proiezioni  dei
possibili  eventi  di  incendio. Nel processo di individuazione degli
scenari  di  incendio di progetto, devono essere valutati gli incendi
realisticamente  ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste,
scegliendo   i  piu'  gravosi  per  lo  sviluppo  e  la  propagazione
dell'incendio,   la   conseguente   sollecitazione   strutturale,  la
salvaguardia   degli  occupanti  e  la  sicurezza  delle  squadre  di
soccorso. A tal fine risultano determinanti, tra l'altro, le seguenti
condizioni:
      stato, tipo e quantitativo del combustibile;
      configurazione e posizione del combustibile;
      tasso  di  crescita  del  fuoco  e  picco della potenza termica
rilasciata (HRR max);
      tasso di sviluppo dei prodotti della combustione;
      caratteristiche dell'edificio (geometria del locale, condizioni
di  ventilazione  interna  ed  esterna,  stato  delle  porte  e delle
finestre, eventuale rottura di vetri, ecc.);
      condizioni   delle   persone   presenti   (affollamento,  stato
psico-fisico, presenza di disabili, ecc.).
4. Analisi quantitativa (seconda fase).
4.1. Scelta dei modelli.
    1.  Il  primo  approccio  progettuale  consiste  nella scelta dei
modelli  da  applicare  al  caso  in  esame  per la valutazione dello
sviluppo dell'incendio e delle sue possibili conseguenze, nonche' per
la  valutazione delle condizioni di esodo. Il progettista, sulla base
di valutazioni inerenti la complessita' del progetto, puo' optare tra
i  modelli  che  le  attuali conoscenze tecniche di settore mettono a
disposizione.
4.2. Risultati delle elaborazioni.
    1.  L'applicazione  del  modello  scelto  all'opera in esame deve
fornire  una  serie  di  parametri  numerici che servono a descrivere
l'evoluzione   dell'incendio   ed  a  consentire  lo  sviluppo  della
progettazione in termini di raggiungimento dei livelli di prestazione
prefissati.
    2.  Il  documento interpretativo per il requisito essenziale n. 2
«Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti   da  costruzione,  puo'  essere  preso  a  riferimento  per
l'individuazione dei principali parametri che descrivono l'incendio.
    3.  Ai  fini  della  determinazione del comportamento strutturale
della  costruzione  soggetta  all'azione  derivante dallo scenario di
incendio  di progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni di cui
ai  punti  4.2 e 5 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno
9 marzo 2007.
4.3. Individuazione del progetto finale.
    1.  Al  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco deve essere
presentato  il progetto che e' stato verificato rispetto agli scenari
di  incendio  prescelti  e  che  soddisfa  i  livelli  di prestazione
individuati.
4.4. Documentazione di progetto.
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'allegato I al decreto del
Ministro  dell'interno  4 maggio  1998, la documentazione di progetto
deve essere integrata:
      relativamente  alla fase preliminare (prima fase), dal sommario
tecnico di cui al precedente punto 2, comma 1, firmato congiuntamente
dal progettista e dal titolare dell'attivita', ove e' sintetizzato il
processo  seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto
ed i livelli di prestazione;
      per  quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla
fase  di  analisi  quantitativa  (seconda  fase),  e'  richiesta  una
particolare  attenzione alle modalita' di presentazione dei risultati
in  modo  che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace,
il comportamento del sistema per quel particolare tipo di analisi.
    2.  L'esito dell'elaborazione deve essere sintetizzato in disegni
e/o  schemi  grafici  e/o immagini che presentino in maniera chiara e
inequivocabile  i  principali  parametri  di  interesse per l'analisi
svolta.  Di  tali  grandezze,  unitamente  ai diagrammi e agli schemi
grafici,  devono essere chiaramente evidenziati i valori numerici nei
punti  significativi  ai  fini  della  valutazione dell'andamento dei
fenomeni  connessi  allo  sviluppo  dell'incendio,  in relazione alla
verifica delle condizioni di sicurezza necessarie. Nello specifico si
devono fornire le seguenti indicazioni:
      modelli  utilizzati:  il  progettista  deve  fornire elementi a
sostegno della scelta del modello utilizzato affinche' sia dimostrata
la  coerenza  delle  scelte  operate  con  lo scenario di incendio di
progetto adottato;
      parametri  e valori associati: la scelta iniziale dei valori da
assegnare  ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere
giustificata  in  modo  adeguato,  facendo specifico riferimento alla
letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali;
      origine  e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere
fornite indicazioni in merito all'origine ed alle caratteristiche dei
codici  di  calcolo  utilizzati  con  riferimento alla denominazione,
all'autore   o   distributore,   alla  versione  e  alle  validazioni
sperimentali.  Deve  essere  altresi'  fornita  idonea documentazione
sull'inquadramento  teorico  della metodologia di calcolo e sulla sua
traduzione  numerica  nonche' indicazioni riguardanti la riconosciuta
affidabilita' dei codici;
      confronto  fra  risultati e livelli di prestazione: in funzione
della  metodologia  adottata  per  effettuare le valutazioni relative
allo  scenario  di  incendio considerato, devono essere adeguatamente
illustrati  tutti  gli  elementi  che  consentono  di  verificare  il
rispetto   dei   livelli   di   prestazione   indicati   nell'analisi
preliminare,  al  fine  di  evidenziare l'adeguatezza delle misure di
protezione che si intendono adottare.
    3. Su richiesta del competente Comando provinciale dei vigili del
fuoco devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e
i relativi dati di input.
    4.   Come  gia'  richiamato  in  precedenza,  una  documentazione
appropriata  assicura che tutti i soggetti interessati comprendano le
limitazioni  poste  alla  base  del  progetto.  A  partire  da questa
documentazione  sara'  chiaro il criterio con cui sono state valutate
le condizioni di sicurezza del progetto, garantendo una realizzazione
corretta  e  soprattutto  il  mantenimento  nel  tempo  delle  scelte
concordate.
5. Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
    1.  La  metodologia  prestazionale, basandosi sull'individuazione
delle  misure  di  protezione effettuata mediante scenari di incendio
valutati  ad  hoc,  richiede,  affinche' non ci sia una riduzione del
livello  di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di
tutti  i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che
dei  progetti. Conseguentemente e' necessario che venga posto in atto
un   sistema   di   gestione  della  sicurezza  antincendio  definito
attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo
fin  dalla  fase  di  approvazione  del  progetto  e  da sottoporre a
verifiche   periodiche.   Si  richiama  pertanto  l'attenzione  sulla
circostanza  che  l'uso  dell'opera  nel  rispetto  delle limitazioni
ipotizzate,  del  mantenimento  delle misure di protezione previste e
della  gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un
SGSA adeguato all'importanza dell'opera stessa.
    2.  Nell'ambito  del  programma  per l'attuazione del SGSA devono
essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai
seguenti punti:
      organizzazione del personale;
      identificazione    e   valutazione   dei   pericoli   derivanti
dall'attivita';
      controllo operativo;
      gestione delle modifiche;
      pianificazione di emergenza;
      sicurezza delle squadre di soccorso;
      controllo delle prestazioni;
      manutenzione dei sistemi di protezione;
      controllo e revisione.