(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova  scritta  consiste  in  una  materia  a scelta della
candidata tra le seguenti:
      1) diritto civile;
      2) diritto penale;
      3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
      4) diritto processuale civile;
      5) diritto processuale penale.
    c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a
scelta tra le seguenti:
      1) diritto penale;
      2) diritto civile;
      3) diritto costituzionale;
      4) diritto commerciale;
      5) diritto del lavoro;
      6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);
      7) diritto processuale civile;
      8) diritto processuale penale;
      9)  diritto  internazionale  privato,  l'altra  su  inoltre  su
deontologia e ordinamento forense.
    d) La  candidata  potra'  accedere a questo secondo esame solo se
abbia superato con successo la prova scritta.
    e) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.