Art. 3. L'acquisizione di nuovi accreditamenti da parte dei costruttori dovra' essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di Genova. La stazione di revisione dovra' adeguatamente pubblicizzare l'elenco delle marche e delle varie tipologie di dispositivi che e' abilitata a revisionare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2007 Il comandante generale: Dassatti