Art. 3.
  L'acquisizione  di  nuovi  accreditamenti  da parte dei costruttori
dovra'  essere tempestivamente comunicata alla Direzione marittima di
Genova.
  La   stazione   di  revisione  dovra'  adeguatamente  pubblicizzare
l'elenco  delle  marche e delle varie tipologie di dispositivi che e'
abilitata a revisionare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 aprile 2007
                                     Il comandante generale: Dassatti