IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                             di concerto
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art. 6, comma 4, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale
prevede  che  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si  provvede  alla ripartizione tra le regioni e le province autonome
di una quota annua del fondo per l'occupazione;
  Visto  il  parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2007 dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto il decreto ministeriale 13/I/2006 del 9 febbraio 2006 recante
approvazione  del  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006  del  fondo  di  rotazione  per  la  formazione  professionale e
l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236
del 19 luglio 1993;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto dall'art. 6, comma 4 della
legge  n.  53 dell'8 marzo 2000 si dispone, per l'annualita' 2005, la
destinazione  della  somma  di  euro  15.493.706,97  in  favore delle
regioni  e  province  autonome  per  il  finanziamento di progetti di
formazione destinati ai lavoratori occupati.
  2.  L'onere  di  cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 del fondo
di  rotazione  per  la  formazione professionale e l'accesso al fondo
sociale  europeo,  di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio
1993.
  3.  I  progetti  di  formazione  di  cui  al  comma 1  del presente
articolo sono presentati:
    a) dalle imprese sulla base di accordi contrattuali che prevedano
quote di riduzione dell'orario di lavoro;
    b) direttamente dai singoli lavoratori;