Art. 2. 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari ad euro 15.493.706,97, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le regioni e le province autonome, come da tabella di seguito riportata: Regioni/Province Autonome |Euro Valle d'Aosta |37.004,27 Piemonte |1.238.770,44 Lombardia |3.047.965,25 Liguria |424.240,04 Trento |154.624,79 Bolzano |144.900,37 Veneto |1.377.274,64 Friuli Venezia Giulia |363.584,45 Emilia Romagna |1.288.604,02 Toscana |1.030.534,12 Umbria |233.458,57 Marche |414.639,87 Lazio |1.684.130,84 Abruzzo |297.081,48 Molise |66.502,96 Campania |1.152.368,95 Puglia |776.129,74 Basilicata |111.711,02 Calabria |361.315,32 Sicilia |928.336,00 Sardegna |360.529,85 Totale . . . |15.493.706,97 Le risorse sono ripartite tra le regioni e alla province autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settori privato e pubblico (Dati Istat - Forze di lavoro, media 2004). 2. Allo scopo di promuovere le opportunita' di cui all'art. 6 della legge n. 53/2000, le regioni e le province autonome possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. 3. Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunita'.