Art. 2.
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari
ad  euro  15.493.706,97,  vengono  assegnate  con  vincolo di scopo e
ripartite  tra  le regioni e le province autonome, come da tabella di
seguito riportata:

Regioni/Province Autonome               |Euro
Valle d'Aosta                           |37.004,27
Piemonte                                |1.238.770,44
Lombardia                               |3.047.965,25
Liguria                                 |424.240,04
Trento                                  |154.624,79
Bolzano                                 |144.900,37
Veneto                                  |1.377.274,64
Friuli Venezia Giulia                   |363.584,45
Emilia Romagna                          |1.288.604,02
Toscana                                 |1.030.534,12
Umbria                                  |233.458,57
Marche                                  |414.639,87
Lazio                                   |1.684.130,84
Abruzzo                                 |297.081,48
Molise                                  |66.502,96
Campania                                |1.152.368,95
Puglia                                  |776.129,74
Basilicata                              |111.711,02
Calabria                                |361.315,32
Sicilia                                 |928.336,00
Sardegna                                |360.529,85
Totale . . .                            |15.493.706,97

  Le  risorse  sono ripartite tra le regioni e alla province autonome
sulla  base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti
attribuibili  ai  settori  privato  e pubblico (Dati Istat - Forze di
lavoro, media 2004).
  2. Allo scopo di promuovere le opportunita' di cui all'art. 6 della
legge n. 53/2000, le regioni e le province autonome possono destinare
fino  al  5%  delle  risorse  loro  assegnate  al  fine  di garantire
un'informazione   adeguata   ai  lavoratori,  alle  imprese  ed  alle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  3.   Le   amministrazioni   regionali  e  delle  province  autonome
garantiscono  nelle  diverse  tipologie  di azione il principio delle
pari opportunita'.