Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti. 3. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e' utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001). 4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate dalle regioni e dalla province autonome con impegni giuridicamente vincolanti. Tali risorse vengono disimpegnate e riattribuite d'intesa con le regioni e le province autonome.