Art. 3.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome predispongono specifiche
procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate
e  trasmettono  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale
l'atto  deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle
procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale procede alla liquidazione delle risorse di
cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto.
  2.  Le  regioni  e le province autonome comunicano al Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale l'avvenuto impegno delle predette
risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
  3.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto e'
utilizzato  nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti
di Stato (Regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).
  4.  Trascorsi  ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  presente  decreto,  il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca
delle  risorse  non impegnate dalle regioni e dalla province autonome
con   impegni   giuridicamente   vincolanti.   Tali  risorse  vengono
disimpegnate  e  riattribuite  d'intesa  con le regioni e le province
autonome.