Art. 4. 1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999. Roma, 12 aprile 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa