Art. 4.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome inviano al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 luglio di ogni anno, i
dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai
sensi  del  presente  decreto.  I dati vengono raccolti sulla base di
schede  di  monitoraggio  elaborate  dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in accordo con le regioni e le province autonome e
con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono
elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di
monitoraggio   coerente  con  le  diverse  filiere  della  formazione
continua.
  2.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale provvede a
redigere  il  rapporto  annuale  di monitoraggio degli interventi, in
attuazione  a  quanto  stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n.
144 del 17 maggio 1999.
    Roma, 12 aprile 2007

                                           Il Ministro del lavoro
                                         e della previdenza sociale
                                                 Damiano


Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
     Padoa Schioppa