Art. 4. La Cassa Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2007 Il direttore generale del Tesoro: Grilli