Art. 4.
  La  Cassa  Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta
custodia»,   i   quantitativi   di   monete   richiesti  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.
  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le
modalita'  di  versamento  dei  ricavi  netti che l'Istituto medesimo
dovra' versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 maggio 2007
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli