IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007, ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2858, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007, concernente l'emissione delle monete d'argento da Euro 5 celebrative del «5° Anniversario della ratifica del Protocollo di Kyoto»; Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le suddette monete d'argento da Euro 5 avranno corso legale; Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2007, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione; Decreta: Art. 1. E' autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2007 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte: serie composta dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro in versione fior di conio; serie composta dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da 5 euro celebrativa del 5° Anniversario della ratifica del Protocollo di Kyoto», nelle versioni fior di conio e proof.