IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto  il  comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
  Vista  la  decisione  della  Banca Centrale Europea del 24 novembre
2006,  relativa  all'approvazione  del  volume  di conio delle monete
metalliche per il 2007, ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto  il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2858, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16 gennaio 2007, concernente
l'emissione  delle  monete  d'argento  da  Euro 5 celebrative del «5°
Anniversario della ratifica del Protocollo di Kyoto»;
  Considerato  che  occorre stabilire la data dalla quale le suddette
monete d'argento da Euro 5 avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di
monete  millesimo  2007,  fissarne  il contingente e disciplinarne la
prenotazione e la distribuzione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E' autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo
2007  per  collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle
tipologie sottodescritte:
    serie  composta dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent - 1 e 2
euro in versione fior di conio;
    serie  composta dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent - 1 e 2
euro   ed   una  moneta  d'argento  da  5  euro  celebrativa  del  5°
Anniversario  della ratifica del Protocollo di Kyoto», nelle versioni
fior di conio e proof.