Art. 2.
                        Personale trasferito
  1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui all'art. 1 comma 1, e'
trasferito  all'I.N.P.S. il contingente di personale, appartenente al
ruolo  unico  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed in
servizio  presso  le  Commissioni  mediche di verifica, indicato, per
ciascuna  articolazione  territoriale  del Ministero, nell'allegato A
del presente decreto.
  2. L'individuazione dei dipendenti avviene sulla scorta dei criteri
concertati  con  le  organizzazioni  sindacali, tenendo conto, anche,
delle eventuali istanze presentate.
  3.  Il  personale  trasferito  conserva il trattamento giuridico ed
economico  in  godimento  fino  al  rinnovo  del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del personale del comparto degli enti pubblici
non  economici,  in  cui il personale sara' inquadrato. A seguito del
trasferimento    del   personale,   saranno   ridotte,   in   maniera
corrispondente,  le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e
delle  finanze con i provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 1,
commi 404 e 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.