Art. 2. Personale trasferito 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 comma 1, e' trasferito all'I.N.P.S. il contingente di personale, appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze ed in servizio presso le Commissioni mediche di verifica, indicato, per ciascuna articolazione territoriale del Ministero, nell'allegato A del presente decreto. 2. L'individuazione dei dipendenti avviene sulla scorta dei criteri concertati con le organizzazioni sindacali, tenendo conto, anche, delle eventuali istanze presentate. 3. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale sara' inquadrato. A seguito del trasferimento del personale, saranno ridotte, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze con i provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 1, commi 404 e 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.